Lo statuto

Articolo 1 – Sede, denominazione e durata
E’ costituita con sede in Genova una Associazione culturale denominata LA BOTTEGA DELLE FAVOLE con durata illimitata. Essa potrà istituire uffici anche in altre località.
Articolo 2 – Oggetto sociale
L’associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, razziale, la qualificazione, l’integrazione ed il miglioramento delle condizioni sociali e culturali dei propri soci, nonché in generale una migliore qualità della vita, dell’ambiente e la diffusione di  ogni fenomeno artistico e culturale.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana e dello sviluppo democratico del Paese in cui opera, l’Associazione diffonde, partecipa, promuove e organizza, anche in collaborazione con altre Associazioni o Enti, manifestazioni musicali, teatrali, artistiche, fotografiche e culturali in genere, nonché seminari, convegni, conferenze, dibattiti, corsi teorici, pratici, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche, ed artigianali, viaggi, attività ricreative e manifestazioni di qualsiasi natura.
L’Associazione si propone inoltre di informare e stimolare - tramite l’operato dei propri soci - l’opinione pubblica al diretto confronto ed allo scambio culturale, nonché ad una più vasta fruizione dell’ambiente sociale in cui vive.
A puro titolo esplicativo, l’Associazione potrà esercitare le seguenti attività:
Organizzare in proprio o assumere incarichi da Enti pubblici e privati per organizzare manifestazioni, intrattenimenti o spettacoli di qualsivoglia natura;
Organizzare in proprio o con l’apporto e la collaborazione di Enti affini manifestazioni per la raccolta di fondi da destinarsi ad iniziative di solidarietà sociale;
Fornire in proprio o con l’intervento di terzi consulenze artistiche, tecniche, culturali e musicali;
Instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani o esteri, a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti fra i medesimi;
Svolgere l’attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librarie, pubblicitarie e pubblicistiche e di qualsiasi opera a stampa a carattere culturale, artistico, musicale, sociale e politico, purchè attinente o rispecchiante lo scopo sociale;
Produrre dischi, video, cd, dvd, foto, e ogni altra forma di divulgazione culturale attinente ogni qualsivoglia forma artistica e culturale, anche via web, con particolare riguardo al settore musicale e televisivo;
Acquisire, gestire o produrre mezzi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività;
Acquisire diritti editoriali di terzi autori per la gestione e lo sviluppo radio-televisivo e fono-videografico di materiale artistico in genere e non solo musicale;
Organizzare, produrre e gestire manifestazioni, mostre e spettacoli di carattere divulgativo per bambini, ragazzi e categorie disagiate, nonché per tutti i soci;
Contribuire allo sviluppo culturale, civile e sociale dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
Organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci;
Ospitare manifestazioni, anche organizzate da terzi, che abbiano attinenza con il perseguimento dello scopo sociale;
Organizzare corsi di apprendimento ed approfondimento in tutti i campi artigianali ed artistici, anche con riferimento all’arte culinaria e della cultura in genere.
Le attività di cui sopra potranno essere svolte in via residuale e non prevalente, secondo quanto previsto dalla normativa via via vigente, anche con scopo di lucro.
Qualora vengano conseguiti utili, gli stessi in ogni caso non potranno essere ripartiti tra i soci, ma saranno destinati ad incremento del patrimonio sociale.
Articolo 3 – Rapporti con altre associazioni
L’Associazione potrà fornire la propria collaborazione o richiedere apporti esterni per lo sviluppo delle iniziative sopra elencate o di altra natura che si inquadrino nei suoi fini. In particolare potrà a sua volta iscriversi ad altre associazioni con scopo affine o complementare e collaborare con le stesse a seguito di delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo.
Articolo 4 - Soci
Possono far parte dell’Associazione gli enti, le persone fisiche e giuridiche  interessate all’attività  ed agli scopi della Associazione. I soci  sono tenuti al pagamento della quota annua di iscrizione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Coloro i quali vogliono entrare a far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che verificherà i requisiti per l’ammissione.
Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo ed al versamento della quota di iscrizione stabilita.
Le domande per diventare socio, anche in presenza dei requisiti stabiliti nel regolamento, vengono esaminate ed approvate a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
Per i richiedenti che non abbiano raggiunto la maggiore età la domanda di ammissione deve essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci.
I soci si dividono in:
Soci fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione della associazione, non pagano quota annuale;
Soci onorari: sono soci onorari coloro che con unanime consenso dell’Assemblea sono ritenuti meritevoli di tale distinzione per il prestigio che apportano con il loro nome all’Associazione.
Soci effettivi: sono coloro che vengono ammessi a far parte della Associazione successivamente alla fondazione: se persone giuridiche od enti od altre associazioni intervengono alle assemblee nelle persone dei loro legali rappresentanti.
Tutti i soci hanno pari diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 5 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito dai fondi, dai beni mobili ed immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.
Articolo 6 – Entrate della Associazione
Le entrate sono costituite da:
Quote di iscrizione dei soci;
Quote annuali dei soci;
Eventuali contributi e/o liberalità di Enti pubblici e/o privati a qualunque titolo ricevuti;
Contributi ed erogazioni conseguenti a rassegne, manifestazioni, concerti, o partecipazioni ad esse;
Ogni altro introito che concorra ad incrementare l’attività sociale.
Articolo 7 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato può venir meno:
Per decesso;
Per dimissioni da comunicarsi almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale;
Per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato era stato ammesso;
Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo. A questo proposito, sono considerate cause di esclusione dell’associato:                                  
La violazione delle norme fissate nel presente statuto nonché nell’eventuale regolamento interno;
La morosità nei pagamenti dei contributi associativi. Viene considerato moroso l’associato che, invitato per due volte consecutive a distanza di non meno di un mese l’una dall’altra dal Consiglio Direttivo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto;
Comportamenti ed atteggiamenti in contrasto con le finalità e le politiche dell’Associazione.
Articolo 8 – Organi della Associazione
La struttura dell’Associazione sarà così articolata:
L’Assemblea Generale dei soci,
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente.
Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.
Articolo 9 - Assemblee
L’associazione è retta dalle delibere dell’assemblea generale dei soci.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante regolare delega scritta. Ciascun socio non potrà avere più di una delega. Non possono essere delegati i Consiglieri né il Presidente.
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
Articolo 10 – Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria sarà convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo: nell’occasione gli organi esecutivi potranno esporre una relazione sull’attività svolta.
L'Assemblea Ordinaria provvede, quando previsto, al rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea Ordinaria delibera inoltre:
Sulle modifiche del regolamento interno;
Su qualunque altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’annuncio della convocazione dovrà essere fatto almeno otto giorni prima a mezzo posta o tramite affissione dello stesso presso i locali della sede, specificando il luogo, la data e l’ora della riunione con il relativo ordine del giorno, nonché se prevista, le modalità di svolgimento della seconda convocazione.
Articolo 11 – Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede legale all'estero, nonché sullo scioglimento della Associazione.
Può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure su domanda di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. La convocazione dovrà seguire la seguente prassi:
Nell'ordine del giorno dovrà chiaramente apparire lo scopo della convocazione;
Tutte le proposte di modifiche di cui sopra dovranno essere notificate a i soci per posta o mediante affissione nei locali della Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea Straordinaria sarà valida se saranno presenti o rappresentati per delega almeno il 75% dei soci effettivi e fondatori e le deliberazioni saranno valide se prese col favorevole consenso di almeno i tre quarti dei voti esprimibili dalla totalità dei soci.
I soci riuniti in Assemblea secondo le modalità di cui al presente articolo possono modificare il presente statuto ma non modificare gli scopi della Associazione.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale dei soci e garantirà la realizzazione degli obiettivi fondamentali dell’Associazione. Potrà essere composto da due a cinque membri, resterà in carica tre anni e i suoi componenti potranno essere rieletti. Il primo Consiglio direttivo è nominato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con le stesse formalità  previste per la convocazione dell’Assemblea generale dei soci. Sono considerate valide le sedute consiliari nelle quali sia presente l’intero Consiglio anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione. Delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. A suo insindacabile giudizio potrà, all'occasione, invitare in qualità di osservatori le persone che riterrà utili alle decisioni del Consiglio.
Qualora per dimissioni o per altri motivi venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, questo alla prima riunione provvederà alla nomina dei nuovi, nonché, se necessario, alla redstribuzione delle cariche. Nel caso i membri mancanti costituissero la metà del Consiglio, esso si intende decaduto.
Qualora il Consiglio Direttivo debba deliberare con votazione in tema di provvedimenti riguardanti i suoi membri, il diritto di voto è inibito per questi ultimi, in condizione di conflitto di interesse.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci  della gestione dell’Associazione. Esso si riunisce per discutere su tutte le questioni che riguardano l’attività sociale, amministrativa, per l’esame delle domande di ammissione di nuovi soci e per discutere su provvedimenti disciplinari a carico degli stessi. Esso è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni in un apposito libro.
Articolo 13 - Presidente
La rappresentanza attiva e passiva della Associazione spetta al Presidente. Eletto dall'Assemblea generale dei Soci, resta in carica tre anni e potrà essere rieletto. Il primo Presidente viene eletto all'atto della costituzione.
Il Presidente presiede di diritto il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza del Presidente, verrà chiamato a surrogarne le funzioni il consigliere più anziano.
Articolo 14 – Esercizi sociali
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il rendiconto da sottoporre entro il 30 giugno dell’esercizio successivo all’approvazione dell’Assemblea. E’ fatto divieto di procedere alla ripartizione di eventuali avanzi di gestione.
Articolo 15 – Scioglimento della Associazione
In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa, l’Assemblea determina la devoluzione del patrimonio sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 16 – Rinvio a norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti. 
Genova, 24 Giugno 2015
MADDALENA MORCHIO

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